(Corte di Cassazione, I sez. Civ. n. 20495 del 29 settembre 2020)
Fino al 29 settembre 2020, in materia di Cartolarizzazione, un contratto di cessione di crediti pecuniari per poter essere efficace ai sensi e per gli effetti della Legge n. 130 del 30.04.1999 necessitava di due presupposti:
– LA PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DI CESSIONE DEI CREDITI NELLA GAZZETTA UFFICIALE;
– LA NOTIFICA DELLA CESSIONE AI SINGOLI DEBITORI “TITOLARI” DEL RAPPORTO ACQUISITO DALL’ISTITUTO DI CREDITO.
Un’importante novità è intervenuta a seguito della recentissima pronuncia della Corte di Cassazione I sez. Civ. n. 20495 del 29 settembre 2020
A tal proposito, in materia di cessione “in blocco” di rapporti giuridici la Suprema Corte ha interpretato l’art. 58 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.lgs. n. 385/1993) in nuova accezione estensiva e diretta a facilitare le operazioni di cartolarizzazione per una più fluida circolazione del credito.
Il credito, fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata, è difatti nella titolarità del cessionario che è, pertanto, legittimato a ricevere la prestazione dovuta anche se gli adempimenti richiesti non sono stati ancora eseguiti.
“La suddetta pubblicazione può essere validamente surrogata dagli adempimenti prescritti in via generale dall’art. 1264 c.c. e segnatamente dalla notificazione della cessione che non è subordinata a particolari requisiti di forma e può quindi aver luogo anche mediante l’atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio.”
Sarà unicamente onere del cessionario “fornire la prova documentale della propria legittimazione, con documenti idonei a dimostrare l’incorporazione e l’inclusione del credito oggetto di causa nell’operazione di cessione in blocco”. Naturalmente il predetto onere probatorio potrebbe essere ugualmente superato dall’avviso di cessione, laddove lo stesso fosse idoneo a rimuovere qualsiasi indecisione in merito ai crediti oggetto di cessione.
Alla luce di questa innovativa visione, gli Ermellini hanno definito esigibile il credito ceduto in blocco anche in assenza delle formalità di pubblicazione in Gazzetta di cui all’art. 58 TUB, potendo risultare sufficiente a rendere efficace l’acquisto anche una notifica ordinaria ai sensi dell’art. 1264 c.c. da eseguirsi senza formalità particolari e cioè anche con una semplice intimazione ad adempiere, con il ricorso di ingiunzione ovvero con altro atto idoneo a portare a conoscenza del debitore ceduto dell’intervenuta cessione.